Art. 1. E’ costituita l’Associazione denominata: Bona Fides. L’Associazione è aconfessionale, apartitica e indipendente: non si appoggia ad alcun partito politico e rifugge da qualsiasi propaganda materiale e spirituale che abbia rapporti con qualsiasi idea politica, pertanto possono associarsi anche coloro i quali siano stati o sono iscritti a partiti politici, od ancora, abbiano ricoperto o ricoprano ruoli politici purché in seno all’Associazione ed a tutte le attività connesse alla stessa non svolgano alcuna azione contraria al ruolo aconfessionale, apartitico ed indipendente proprio dell’Associazione. L’Associazione è una libera associazione che persegue il fine della solidarietà sociale e della promozione culturale.
Finalità: promuovere una cultura della legalità, della solidarietà e dell’ambiente, basata sui principi della Costituzione. Promuovere la conoscenza dei diritti e dei doveri del cittadino legati alla nostra carta costituzionale con l’intento di manifestare una chiara avversione agli atteggiamenti criminali. Promuovere l’elaborazione di strategie di lotta non violenta contro l’illegalità.
L’Associazione potrà, inoltre:
1) allestire, realizzare e organizzare manifestazioni culturali, scientifiche, artistiche,ricreative, convegni, congressi, corsi di studio, corsi di formazione,seminari e simili. Anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private. Su temi di ordine generale come su temi antimafia.
2) concedere contributi e borse di studio finalizzate agli scopi dell’Associazione.
3) organizzare e gestire concerti, dibattiti, mostre, esposizioni, fiere, mercatini, aste;allestire e gestire laboratori artistici ed artigianali e qualsiasi manifestazione simile ocollegata, sia per proprio conto che per conto di terzi. Quindiorganizzare, allestire e gestire, per conto proprio e/o per conto di terzi, tutte le attivitàcollaterali connesse alle manifestazioni da effettuare, nei confronti del pubblico delle stesse,quali la somministrazione di alimenti e bevande, guardaroba, punti di ristoro, sala proiezione,palchi scenografici, etc…
4) promuovere e realizzare attività informative attraverso la creazione di pubblicazioni diperiodici od utilizzare mezzi televisivi e/o radiofonici. Nell’ambito delle finalità associativel’Associazione potrà pubblicizzare, nei modi opportuni, i risultati e gli scopi delle proprieattività e potrà associarsi, ove opportuno e per il conseguimento dello scopo sociale, ad altreIstituzioni, Enti, Associazioni e Fondazioni, italiane e estere, il cui scopo sia compatibile conquello dell’Associazione.
5) l’Associazione potrà altresì compiere tutte le attività finanziarie, industriali ecommerciali necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale, compreso l’eventualeaffitto, noleggio, acquisto a titolo oneroso o di comodato, di strutture, locali, impianti,manifestazioni, spettacoli e viaggi. L’Associazione potrà compiere ogni operazione economicae finanziaria, mobiliare o immobiliare, che il Consiglio Direttivo riterrà utile per ilraggiungimento dello scopo sociale, senza limitazione alcuna.
6) Promuovere, mantenere e sviluppare rapporti con le istituzioni e favorire la civile convivenza nel territorio
7) promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondentealle finalità dell’Associazione
Art.2. L’Associazione si struttura come associazione no profit autonoma. Pur non avendo fini dilucro, l’Associazione potrà svolgere una attività commerciale collaterale, ancheeventualmente offrendo servizi a non tesserati, alla generalità della popolazione e nonesclusivamente ai soci, purché tale attività sia strumentale al raggiungimento degli scopisociali; nel perseguimento dello scopo si avvarrà in modo prevalente delle prestazionipersonali, volontarie e gratuite degli aderenti. Eventuali utili, al netto delle imposte previstedalle vigenti normative fiscali, andranno investiti nell’Associazione al fine di migliorarnel’efficienza e la qualità delle attività istituzionali.
Art.3. II patrimonio e le entrate dell’Associazione sono costituite: da ogni bene economico mobile e immobile pervenuto a qualunque titolo e con le relative rendite, conferito dai soci,donazioni, sovvenzioni, contributi statali e comunitari, sponsorizzazioni, lasciti testamentari di persone e enti, contributi di privati, rimborsi derivanti da convenzioni ecc.,purché vengano impiegati esclusivamente per il perseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione; dalle quote di sottoscrizione e di iscrizione e dai contributi degli associati;da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto; dai proventi derivanti da eventuali attività commerciali collaterali, da eventuali erogazioni liberali concesse da terzi non aventi la qualità di socio.
Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti utili, avanzi di gestione,fondi, riserve o capitale.
Art.4. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche ogiuridiche e gli enti che a seguito di una collaborazione ne facessero richiesta al Consiglio Direttivo, sottoscrivendo di condividerne gli scopi sociali.L’ammissione può essere rifiutata dal Consiglio Direttivo e i motivi non devono essereverbalizzati né comunicati.
L’iscrizione ha validità massima di dodici mesi dalla data di ammissione, comunque noneccedente la durata dell’esercizio annuale e decade se non rinnovata entro i termini.
Ai soli fini terminologici, premesso e ribadito che i diritti-doveri dei soci, comunquedenominati sono uguali per tutti, le categorie di soci sono le seguenti:
a) Soci fondatori: coloro che hanno promosso la fondazione dell’Associazione o partecipato allaprima assemblea ordinaria.
b) Soci ordinari: coloro che, avendone fatto domanda, sono stati ammessi e sono in regola conle quote sociali.
c) Soci sostenitori: coloro che si impegnano a versare all’Associazione quote e contributi inmisura superiore a quella normale.
d) Soci benemeriti: coloro, persone fisiche o Enti, che abbiano notevolmente contribuito conil loro appoggio morale e finanziario alla realizzazione degli scopi e delle iniziativedell’Associazione.
e) Soci temporanei: tutte le risorse umane e professionali qualificate utilizzate per il soloperiodo utile ai finì della realizzazione ed espletamento del singolo progetto.
f) Soci volontari: è altresì permesso l’appoggio e la partecipazione da parte di coloro i qualidesiderino svolgere attività di volontariato avendo o non avendo una specifica qualificaprofessionale sempre che si attengano ai fini precipui dell’Associazione; questi ultimi -socioperatori volontari- prestano la loro attività e partecipano in modo personale, spontaneo egratuito.
La quota associativa unitaria è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
Le persone fisiche sono tenute al versamento della quota unitaria; gli enti associativi noprofit verseranno una quota di adesione pari alla quota unitaria moltiplicata per dieci; le persone giuridiche societarie verseranno una quota di adesione pari allaquota unitaria moltiplicata per dieci.
La quota associativa viene versata in unica soluzione, tassativamente, ai fini della regolaritàstatutaria entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Per le risorse umane e professionali qualificate delle quali, di volta in volta, l’Associazionesi dovesse avvalere, la quota sarà mensile e decisa dal Consiglio Direttivo e durerà, in qualitàdi socio temporaneo, per il solo periodo di attività del singolo progetto.
La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non ripetibile.
L’adesioneall’Associazione comporta:
a) piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
b) l’obbligo del pagamento delle quote associative e dei contributi per le varie attività eservizi;
c) l’obbligo di mantenere rapporti di correttezza e di rispetto con gli altri soci e con gliorgani dell’Associazione.
La perdita della qualità di socio può avvenire:
a) per dimissioni;
b) per morte;
c) per espulsione, su delibera del Consiglio Direttivo, e previo recupero delle quote associative arretrate nei seguenti casi:
1) grave inadempimento amministrativo;
2) inottemperanza alle disposizioni statutarie e ai regolamenti emanati dagli organi dell’Associazione;
3) comportamento scorretto;
4) quando, in qualunque modo, il socio abbia arrecato danni morali o materiali all’Associazione.
Il socio può recedere dall’Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo,senza che questo gli dia diritto ad alcuna riduzione della quota annuale dovuta o rimborso diquanto versato.
Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo previa eventuale comunicazione e richiesta di contraddittorio.
La morosità nel pagamento delle quote, anche in assenza di provvedimento di espulsione,comporta la sospensione dei diritti associativi e dei servizi sociali e delle spettanzeeventualmente dovute.
Art.5. Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati edell’ammontare dei versamenti aggiuntivi, per le attività e i servizi sociali, vengono stabilitidal Consiglio Direttivo, il quale decide anche i termini e le modalità di pagamento.
Art.6. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono: a) L’Assemblea dei Soci; b) Il Consiglio Direttivo; c) IlPresidente; d) Il Segretario-Vicepresidente; e) Il Tesoriere
Presidente, Segretario-Vicepresidente e Tesoriere costituiscono l’Ufficio di Presidenza
Art.7. L’Assemblea è formata da tutti i soci statutariamente in regola con le quote associativee i contributi per i servizi, alla data di invio della convocazione.
Tutti hanno diritto di voto, in ragione di un voto ciascuno. La delega di partecipazioneall’assemblea può essere conferita solo ad altro socio, con un massimo di tre.
L’assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno entro il 31 Marzo, perl’approvazione del rendiconto annuale; essa viene convocata mediante avviso presso la sede sociale e sull’eventuale sito webalmeno 15 giorni prima dello svolgimento della stessa e con comunicazione ai singoli soci.
E’ ammessa la possibilità di convocazione a mezzo e-mail o fax, con invio almeno 15giorni prima della data convenuta.
L’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dalSegretario-Vicepresidente e delibera a maggioranza semplice, ovvero almeno con 50 più 1 dei voti effettivi.
Le deliberazioni sono constatabili con processi verbali firmati dal Presidente e/o dalSegretario-Vicepresidente qualora il Presidente ne sia impedito e sono custodite nella sedelegale dell’Associazione.
Art. 8 Il Consiglio Direttivo redige i programmi di tutte le attività previste dallo Statutoavvalendosi anche delle linee indicate dall’Assemblea dei soci; stipula tutti gli atti e icontratti di ogni genere inerenti all’attività sociale; delibera circa l’ammissione, lasospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci; determina l’ammontare delle quote annueassociative e le modalità di versamento; svolge tutte le altre attività necessarie e funzionalialla gestione sociale. E’ costituito da almeno 3 membri fino ad un massimo di 21 membri, si autorinnova e non ha scadenza temporale.
Qualunque decisione del Consiglio Direttivo viene presa con votazione a maggioranza assoluta, ovvero costituita dalla metà più uno degli aventi diritto al voto, calcolando anche gli assenti e gli astenuti.
Tutti i soci in regola hanno diritto di candidarsi al Consiglio Direttivo qualora uno o più membri del ConsiglioDirettivo stesso rinuncino alla loro carica. I nuovi membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dai membri del Consiglio Direttivo in essere.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinariadell’Associazione, senza limitazioni e, pertanto, potrà compiere, tramite il suoPresidente, tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, in particolare, contrarreobbligazioni, assumere impegni, aprire conti correnti bancari e postali e compiere qualsiasioperazione volta al raggiungimento degli scopi dell’Associazione, nonché operare modificheallo statuto.
Ad esso compete deliberare le eventuali indennità di carica. Il Consiglio Direttivo procede,inoltre, alle nomine dei dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, istruttori,determinandone gli emolumenti o compensi e/o rimborsi spese.
Gli incarichi di direzione o di istruzione possono essere assolti anche da componenti delconsiglio medesimo.
Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente, con avviso affisso presso la sede almenocinque giorni prima della seduta e con comunicazione personale, è presieduto dallo stesso.
Il Consiglio Direttivo è inizialmente formato da tutti i soci fondatori. Lo stesso Consiglio Direttivo delibera sulle variazioni della propria composizione.
Art. 9. II Presidente ha la rappresentanza legale ed è il solo ad avere potere di firma a nomedell’Associazione, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio Direttivo eagisce in base alle direttive e alle delibere del Consiglio Direttivo in ordine alla erogazione dei servizi dell’Associazione ai tesserati e alla ammissioneagli stessi dei non tesserati.
Il Presidente viene eletto all’interno del Consiglio Direttivo.
Il Segretario-Vicepresidente collabora alla gestione dell’Associazione, cura la tenuta dei librisociali, coadiuva il Presidente e lo sostituisce quando necessario.
Il Segretario viene eletto all’interno del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere è preposto alla supervisione ed al controllo delle attività economiche efinanziarie dell’Associazione; è responsabile della gestione e della regolarità del contocorrente bancario, della effettuazione dei pagamenti e della emissione degli assegni; provvedealla tenuta ed alla regolarità dei libri contabili ove necessitino. Ha l’obbligo di comunicaretempestivamente al Presidente ogni suo operato.
Il Tesoriere viene eletto all’interno del Consiglio Direttivo.
L’Ufficio di Presidenza si rinnova annualmente.
Art.10. Le cariche associative, tutte, conservano efficacia e potere, in regime di “prorogatio-imperi”, anche dopo la scadenza naturale, fino alla nomina degli incaricati subentranti.
Art.11. L’esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun annosolare. Il rendiconto economico-finanziario è approvato dal Assemblea dei Soci.
Art.12. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato in apposita assemblea straordinaria, suproposta del Consiglio Direttivo all’unanimità.
Il patrimonio residuo alla data di scioglimento, a cura e responsabilità del Presidente incarica in veste di liquidatore, sarà devoluto ad enti o associazioni che perseguono gli stessiscopi dell’Associazione o a fini di utilità pubblica, sentito l’organismo di controllo di cuiall’art.3 comma 190 Legge 662/96.
Art.13. Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l’Associazione, o i suoi organi,saranno sottoposte al giudizio del Consiglio Direttivo che delibererà in merito.
Art.14. Lo Statuto ha valenza contrattuale. Le modifiche dello Statuto e dell’eventualeregolamento di attuazione dello Statuto, sono approvate dal Consiglio Direttivo.
Art. 15. Per quanto non previsto dal presente statuto ci si rifà agli articoli dal 14 al 42 compreso del Codice Civile